(massima n. 1)
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, ed al fine dell'addebitabilitą della separazione stessa, vertendosi in materia di diritti indisponibili, le ammissioni di una parte non possono assumere valore di confessione in senso stretto, a norma dell'art. 2730 c.c., ma possono essere utilizzate dal giudice del merito quali presunzioni ed indizi liberamente valutabili.