(massima n. 1)
Nella transazione il presupposto della res dubia sussiste per la sola presenza di discordanti valutazioni in ordine a certe situazioni reali o giuridiche e ai rispettivi diritti ed obblighi delle parti, qualunque sia il grado di incertezza in cui queste possano versare e senza che rilevi il fatto che si accerti ex post l'infondatezza di una delle tesi contrapposte. Conseguentemente, intervenuto l'accordo transattivo, resta preclusa la possibilitą di stabilire quale fosse realmente la situazione giuridica preesistente, essendo questa indagine consentita soltanto ove si alleghi alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 1971 e seguenti cod. civ al fine di contestare la validitą della transazione.