(massima n. 1)
In tema di transazione, le reciproche concessioni alle quali fa riferimento l'art. 1965, primo comma, c.c., possono riguardare anche liti future non ancora instaurate ed eventuali danni non ancora manifestatisi, purché questi ultimi siano ragionevolmente prevedibili; il relativo accertamento č riservato all'apprezzamento del giudice del merito ed č insindacabile in sede di legittimitā, se sorretto da motivazione logica e completa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda proposta dal locatore nei confronti del conduttore per il risarcimento degli asseriti danni provocati all'immobile condotto in locazione, sul rilievo che le parti, all'atto della risoluzione del rapporto, avevano stipulato una transazione con la quale avevano inteso prevenire liti future, senza apporre alcuna riserva in ordine ad eventuali danni all'immobile).