Cassazione civileSez. Isentenza n. 10794del 9 luglio 2003
(1 massima)
(massima n. 1)
Ai sensi del primo comma dell'art. 1965 c.c., la transazione può avere ad oggetto, per la realizzazione della sua funzione, anche diritti estranei alla controversia che, con essa, si vuole evitare.