Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 13011 del 15 maggio 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di esecuzione forzata, l'identificazione dei beni trasferiti a seguito di un'espropriazione immobiliare deve avvenire in base alle indicazioni del decreto di trasferimento emesso ex art. 586 cod. proc. civ., cui vanno aggiunti i beni ai quali gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente ai sensi dell'art. 2912 cod. civ. Il decreto di trasferimento, inoltre, può legittimamente riportare quanto descritto nella relazione peritale in termini di pertinenze del bene principale, anche qualora tali pertinenze non siano espressamente menzionate nel decreto stesso.

(massima n. 2)

Nel sistema tavolare l'efficacia costitutiva dell'iscrizione è limitata agli atti negoziali tra vivi (art. 2 del r.d. n. 499 del 1929) e non si estende ai trasferimenti attuati per autorità del giudice, quale è quello che si realizza attraverso il decreto di trasferimento all'aggiudicatario del bene espropriato ai sensi dell'art. 586 c.p.c., cui consegue immediatamente l'effetto traslativo della proprietà. Sono, pertanto, inefficaci i pignoramenti immobiliari successivi al decreto di trasferimento, anche se annotati sui libri fondiari prima del decreto stesso, ed in tal caso gli aggiudicatari sono legittimati a proporre opposizione di terzo in virtù dell'art. 619 c.p.c., vantando un proprio ed autonomo titolo di proprietà che non ha bisogno dell'effetto costitutivo dell'intavolazione.

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