(massima n. 1)
In materia di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione necessaria ai sensi dell’art. 2901, primo comma, cod. civ. non è costituita dalla mera consapevolezza del debitore del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, ma richiede che l'atto sia stato posto in essere in funzione del sorgere dell'obbligazione, rendendo più difficile l'azione esecutiva da parte dei creditori o pregiudicando il soddisfacimento del credito attraverso modificazione della consistenza patrimoniale del debitore.