Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22105 del 31 luglio 2025

(4 massime)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare, i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e per le innovazioni di un immobile in condominio, maturati dopo il pignoramento, non sono prededucibili, in quanto la norma dell'art. 30 della l. n. 220 del 2012 (che tale prededuzione contempla) si riferisce esclusivamente alle procedure concorsuali, né costituiscono spese di giustizia per atti di espropriazione, privilegiati sul prezzo della vendita del bene ex art. 2770 c.c., salvo che non attengano a spese indispensabili per la conservazione della struttura stessa dell'immobile o delle parti comuni ad essa funzionalmente collegate, potendo, in tal caso, il g.e. disporne l'anticipazione a carico del creditore procedente ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002.

(massima n. 2)

Lo "spossessamento" del debitore conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale è solo formale e giuridico, nel senso che i suoi poteri di amministrazione e disposizione sono sospesi, ma non si traduce immediatamente in un possesso fisico da parte del curatore. Il curatore, a seguito della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, acquista solo la detenzione, senza interrompere l'eventuale possesso di terzi.

(massima n. 3)

Con l'apertura della liquidazione giudiziale il debitore perde l'amministrazione e la disponibilità dei beni. Tuttavia, ciò non incide automaticamente sulle situazioni possessorie, che restano fatti materiali. Serve quindi un'effettiva apprensione materiale dei beni da parte del curatore per acquisirne la disponibilità concreta.

(massima n. 4)

La differenza di posizione tra il fallito (oggi, il debitore soggetto a liquidazione giudiziale) e il debitore assoggettato ad esecuzione individuale non potrebbe essere più netta: mentre quest'ultimo, in pendenza di esecuzione, può spontaneamente, validamente ed efficacemente anche adempiere il proprio debito verso il condominio, con effetti pienamente estintivi, altrettanto non potrebbe fare il primo, in pendenza di procedura, perché il suo ipotetico pagamento sarebbe inefficace, ex art. 44 L.Fall. (o ex art. 144 CCII).

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