Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22105 del 31 luglio 2025

(6 massime)

(massima n. 1)

In tema di espropriazione immobiliare, i contributi per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e per le innovazioni di un immobile in condominio, maturati dopo il pignoramento, non sono prededucibili, in quanto la norma dell'art. 30 della l. n. 220 del 2012 (che tale prededuzione contempla) si riferisce esclusivamente alle procedure concorsuali, né costituiscono spese di giustizia per atti di espropriazione, privilegiati sul prezzo della vendita del bene ex art. 2770 c.c., salvo che non attengano a spese indispensabili per la conservazione della struttura stessa dell'immobile o delle parti comuni ad essa funzionalmente collegate, potendo, in tal caso, il g.e. disporne l'anticipazione a carico del creditore procedente ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002.

(massima n. 2)

Lo "spossessamento" del debitore conseguente all'apertura della liquidazione giudiziale è solo formale e giuridico, nel senso che i suoi poteri di amministrazione e disposizione sono sospesi, ma non si traduce immediatamente in un possesso fisico da parte del curatore. Il curatore, a seguito della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, acquista solo la detenzione, senza interrompere l'eventuale possesso di terzi.

(massima n. 3)

Con l'apertura della liquidazione giudiziale il debitore perde l'amministrazione e la disponibilità dei beni. Tuttavia, ciò non incide automaticamente sulle situazioni possessorie, che restano fatti materiali. Serve quindi un'effettiva apprensione materiale dei beni da parte del curatore per acquisirne la disponibilità concreta.

(massima n. 4)

La differenza di posizione tra il fallito (oggi, il debitore soggetto a liquidazione giudiziale) e il debitore assoggettato ad esecuzione individuale non potrebbe essere più netta: mentre quest'ultimo, in pendenza di esecuzione, può spontaneamente, validamente ed efficacemente anche adempiere il proprio debito verso il condominio, con effetti pienamente estintivi, altrettanto non potrebbe fare il primo, in pendenza di procedura, perché il suo ipotetico pagamento sarebbe inefficace, ex art. 44 L.Fall. (o ex art. 144 CCII).

(massima n. 5)

Per spese "necessarie" del processo esecutivo - che il creditore procedente ha l'onere di anticipare ex artt. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 95 c.p.c. - devono intendersi non solo quelle occorrenti a garantire la stessa esistenza fisica ed economica del bene pignorato, riconducibili alla funzione strettamente conservativa della custodia, bensì, alla luce della nuova veste assunta da quest'ultima quale "gestione attiva" del compendio pignorato, tutte quelle che, all'esito della prudente valutazione del giudice dell'esecuzione ex art. 560 c.p.c., appaiono indispensabili al proficuo raggiungimento dello scopo ultimo dell'esecuzione forzata, ossia la liquidazione del bene pignorato per la soddisfazione dei creditori concorrenti. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha evidenziato che vanno di norma considerate necessarie, a titolo meramente esemplificativo e se debitamente autorizzate, le spese relative alla registrazione di un contratto di locazione del bene pignorato, quelle per l'avvio di un'azione giudiziaria da parte del custode nonché quelle finalizzate alla percezione dei frutti civili o naturali, così come quelle di regolarizzazione catastale o, eventualmente, di installazione di un sistema di allarme).

(massima n. 6)

In tema di esecuzione forzata, le spese di custodia possono essere soddisfatte, oltre che attraverso l'utilizzo del fondo spese normalmente assegnato al custode e posto a carico del creditore procedente, anche mediante il prelievo diretto da parte del custode dai fondi della procedura esecutiva, se esistenti, fermo restando che le somme così prelevate: a) devono necessariamente essere liquidate dal giudice dell'esecuzione in favore dell'ausiliario con decreto ex art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2022 e vanno formalmente poste a carico del creditore procedente; b) devono essere imputate alla massa passiva di riferimento; c) in caso di incapienza, concorrono con quelle altrimenti sostenute dal procedente e privilegiate ex art. 2770 c.c., dovendo essere eventualmente soddisfatte in proporzione, ai sensi dell'art. 2782 c.c., in favore di quest'ultimo, quale formale anticipatario; d) devono essere, in ogni caso, oggetto di rendiconto da parte del custode, soggetto ad approvazione ex artt. 560, comma 1, e 593 c.p.c. da parte del g.e., al quale compete risolvere eventuali contestazioni al riguardo.

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