(massima n. 1)
In materia di appalto di opere pubbliche, quando l'appalto è aggiudicato ad una associazione temporanea di imprese, la fideiussione garantisce l'adempimento delle obbligazioni che gravano sulle imprese riunite, le quali — ai sensi dell'art. 21 della legge n. 584 del 1977 (ed oggi dell'ari. 13, secondo comma, L. n. 109 del 1994) — sono solidalmente responsabili nei confronti dell'appaltante; pertanto, trova applicazione l'art. 1951 c.c., secondo cui, se vi sono più debitori principali in solido, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente ciò che ha pagato; una responsabilità delle imprese assuntrici limitata all'esecuzione delle opere di propria competenza è configurabile soltanto qualora una delle imprese mandanti siasi impegnata ad eseguire unicamente parti dell'opera, nel caso di trattativa privata, nel capitolato speciali, ai sensi dell'art. 21, secondo e terzo comma legge. cit.