(massima n. 1)
La previsione per l'obbligazione fideiussoria di una scadenza anteriore a quella dell'obbligazione principale concretizza l'ipotesi di cui all'art. 1941, terzo comma, c.c., sotto il profilo della maggiore onerositā delle condizioni a cui č sottoposta la fideiussione, e comporta la nullitā della clausola relativa all'anticipazione della scadenza dell'obbligazione fideiussoria. (Nella specie in sede di contratto definitivo, stipulato dopo che era giā stata prestata la fideiussione, era stata posticipata la data dell'adempimento rispetto a quanto previsto nel contratto preliminare).