(massima n. 1)
In tema di trasformazione dei rapporti di associazione in partecipazione in rapporti di lavoro subordinato, l'art. 2549, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 28, l. n. 92 del 2012 e vigente ratione temporis, si interpreta nel senso che il limite di tre associati in partecipazione - il superamento del quale comporta la trasformazione di tutti i rapporti di associazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato - va riferito non alla singola unitā produttiva in cui č eventualmente articolata l'attivitā, ma a ciascun affare o a ciascuna delle attivitā produttive proprie dell'impresa, indipendentemente dal fatto che ognuna di esse č, a sua volta, articolata in una pluralitā di unitā produttive, e ciō in ragione dell'interpretazione letterale dell'espressione "medesima attivitā" utilizzata dal legislatore.