(massima n. 1)
Quando č accertata la responsabilitā degli amministratori per il mancato adempimento al dovere di gestire l'attivitā sociale al solo scopo di conservare l'integritā ed il valore del patrimonio sociale, il danno risarcibile puō essere determinato in base a debiti assunti indebitamente tra il momento in cui l'amministratore avrebbe dovuto chiedere il fallimento della societā e quello in cui il fallimento č stato dichiarato, indipendentemente dall'applicabilitā del criterio della differenza dei netti patrimoniali previsto dall'art. 2486, comma 3, c.c.