(massima n. 1)
Il patto di non concorrenza ex art. 1751-bis c.c. deve prevedere un compenso per l'agente e non puō superare la durata di due anni. La mancata previsione del compenso non č causa di nullitā del patto, che č norma derogabile dalle parti. La durata oltre il limite biennale comporta la nullitā parziale del patto limitatamente al regime eccedente.