(massima n. 1)
Quand'anche tempestiva, la revoca da parte dell'assicuratore della polizza fideiussoria con la quale lo stesso ha assunto la garanzia del pagamento di diritti doganali per il caso che 1'importatore non vi provveda tempestivamente, non è idonea a far venir meno il diritto personale di garanzia già acquisito dall'amministrazione doganale. L'assicurazione fideiussoria deve inquadrarsi, infatti, nell'ambito del contratto a favore di terzi e la stipulazione dell'accordo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., può essere revocata solo dallo stipulante (l'importatore) e non anche dall'assicuratore promittente. Né il contratto di assicurazione fideiussoria già stipulato dall'agente può essere posto nel nulla dalla sopravvenuta revoca del potere rappresentativo dell'agente stesso, giacché questa, avendo efficacia ex nunc, non può che incidere sugli atti posti in essere dal rappresentante successivamente alla revoca stessa.