(massima n. 1)
L'art. 2358 cod. civ., anche nel nuovo testo introdotto dal D.Lgs. n. 142 del 2008, ha consentito il prestito per l'acquisto di azioni proprie in presenza di specifiche condizioni, ma ha comunque delineato, in difetto di quelle condizioni, il divieto generale di tali operazioni di assistenza finanziaria, per il fine di tutelare l'interesse di soci e creditori alla conservazione del patrimonio sociale. La violazione di simile divieto, trattandosi di norma imperativa di grado elevato, comporta la nullitą ex art. 1418 cod. civ. non solo del finanziamento, ma pure dell'atto di acquisto, ove ne sia dimostrato, anche mediante presunzioni, il collegamento funzionale da chi intenda far valere la nullitą dell'operazione nel suo complesso. Ciņ giustifica l'estensione della nullitą ai patti funzionali all'acquisto.