Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3367 del 6 febbraio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, č richiesta al professionista una diligenza peculiare, speciale e rafforzata. In caso di inadempimento da parte dell'advisor, scaturiscono la dichiarazione di risoluzione del contratto e l'accoglimento delle domande di restituzione e risarcimento dei danni proposte dalla controparte.

(massima n. 2)

Il debitore ha l'onere della prova liberatoria ex art. 1218 cod. civ., dimostrando che il mancato raggiungimento del risultato prefissato dalle parti contrattuali sia dipeso da circostanze estranee alla propria sfera di controllo.

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