(massima n. 1)
Un patto di non concorrenza č valido solo se il corrispettivo pattuito non č meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacitā di guadagno. La sproporzione economica del corrispettivo rispetto alle limitazioni imposte puō comportare la nullitā dell'intero patto.