(massima n. 1)
La responsabilitą dell'assicuratore della responsabilitą civile per violazione del principio di buona fede (mala gestio) č configurabile quando l'assicuratore si limiti a non negare l'operativitą della garanzia e ad adeguare la propria condotta processuale alle difese svolte dal proprio assicurato, dovendo invece, una volta posto a conoscenza del «fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione» attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilitą a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l'assicurato del rischio di dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilitą oltre il massimale di un assicuratore, limitandosi ad esaminare la condotta processuale di questi e dell'assicurato e omettendo di indagare sui rapporti extraprocessuali tra essi intercorsi).