(massima n. 1)
Qualora l'assicuratore abbia agito in surrogazione dell'assicurato indennizzato ex art. 1916 c.c., il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal giorno in cui si č verificato il fatto e non dal giorno dell'avvenuto pagamento, subentrando esso assicuratore nella medesima posizione processuale e sostanziale dell'assicurato.