(massima n. 1)
L'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi prevista dall'art. 1667 c.c. deve essere proposta dal convenuto tramite la comparsa di risposta, da depositarsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., pena la sua inammissibilità. Tale eccezione non è rilevabile d'ufficio e, in caso di mancata tempestività, il convenuto è decaduto dal diritto di sollevarla.