(massima n. 1)
La surrogazione dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti dell'assicurato-danneggiato verso il terzo responsabile, fino a concorrenza dell'ammontare erogato, trova esclusivo limite nella somma che il terzo debba in concreto per risarcire il danneggiato. Ne consegue che l'eventuale concorso di colpa di quest'ultimo rileva solo in quanto riduce l'ammontare di quella somma, ma non può portare alcuna ulteriore riduzione proporzionale del diritto dell'assicuratore che nella somma medesima trovi integrale soddisfacimento.