(massima n. 1)
L'Inail non ha azione di regresso e non può surrogarsi nei diritti dell'assicurato al risarcimento del danno alla persona — e ciò senza possibilità di scindere, all'interno di questo, le varie componenti — né a norma dell'art. 1916 c.c. né ai sensi degli arti. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, atteso che la copertura assicurativa prevista dall'attuale sistema di assicurazione sociale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pur non avendo per oggetto il danno patrimoniale in senso stretto — posto che la prestazione dell'Inail spetta a prescindere dalla sussistenza o meno di un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato —, non ha per oggetto né il danno morale, poiché le indennità previste dal citato D.P.R. sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica ha sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumo gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comporta con riferimento agli altri ambiti ed agli altri modi in cui il soggetto svolge la sua personalità nella vita di relazione, tra cui la stessa capacità di lavoro generica.