(massima n. 1)
Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità può essere esercitata solo verso i terzi responsabili: tale espressione non ha il significato generico di «terzi obbligati» e non comprende quindi qualunque soggetto che sia comunque tenuto ad una prestazione corrispondente a quella che l'assicuratore ha effettuato in via di indennizzo, ma indica invece esclusivamente i soggetti (estranei al rapporto assicurativo) che per contratto, per fatto illecito o per altra legittima causa di obbligazione, sono tenuti a rispondere di un evento (concretante il rischio assicurato) imputabile ad essi od a persone del cui operato essi debbano rispondere. In particolare, il diritto di surrogazione non può essere esercitato contro l'assicuratore del terzo responsabile, poiché questi è tenuto a sollevare il danneggiato dalle conseguenze dell'infortunio occorsogli non perché il relativo accadimento fosse ascrivibile a un fatto proprio, ma solo perché aveva assunto il rischio dell'accadimento stesso, come del resto risulta dalle stesse previsioni di legge, che attribuiscono all'assicuratore solo la titolarità attiva, e non pure la titolarità passiva dell'azione in surrogazione.