(massima n. 1)
La surrogazione per volontą del creditore (art. 1201 c.c.) e la surrogazione: dell'assicuratore (art. 1916 c.c.) si fondano su presupposti di fatto e di diritto diversi, attuandosi la prima per volontą del creditore in virtł di una dichiarazione formale ed espressa del solvens, mentre la seconda deriva dalla volontą della legge, come conseguenza dell'avvenuto adempimento degli obblighi che, in forza del contratto assicurativo, gravano sull'assicuratore. (Nella specie la corte ha ritenuto che, instaurato il giudizio facendo valere la surrogazione per volontą del creditore, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimitą la questione della surrogazione legale dell'assicuratore).