(massima n. 1)
In tema di assicurazioni, il diritto di regresso, previsto dal terzo comma dell'art. 1910 c.c., costituisce un diritto proprio dell'assicuratore, analogo (anche se non del tutto uguale) a quello che compete al condebitore solidale ai sensi dell'art. 1299 c.c. Il diritto di surroga di cui all'art. 1916 c.c. costituisce, invece, una particolare applicazione del principio di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., spetta all'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo e comporta la sostituzione dello stesso nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del danno. Il diverso fondamento dei due istituti esclude, quindi, che la cessione del diritto di regresso comprenda o possa estendersi ai diritti nascenti dalla surroga o viceversa.