(massima n. 1)
In tema di assicurazioni contro i danni relativa a cose oggetto di contratto di trasporto, la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato (art. 1916 c.c.) realizza una successione particolare nel credito, trasferendo all'assicuratore stesso tutti i diritti nascenti dal contratto di trasporto in capo al destinatario-assicurato nei confronti del vettore, compresi quelli non ancora esercitati dal predetto destinatario all'atto della surrogazione, con la conseguenza che l'assicuratore č legittimato ad agire in surrogazione contro il vettore, per il risarcimento del danno dovuto a sottrazione del carico, anche qualora il destinatario-assicurato non abbia richiesto la riconsegna delle cose al vettore, ben potendo anche tale facoltā per la quale l'art. 1689, comma primo, c.c. non prevede un termine finale essere esercitata dall'assicuratore medesimo.