(massima n. 1)
Nell'assicurazione contro i danni, quale č quella per la responsabilitā civile di cui all'art. 1917 c.c., l'inadempimento dell'obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell'art. 1913 c.c., determina la perdita del diritto all'indennitā nel caso di inadempimento doloso, mentre in quello di inadempimento colposo l'assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione dell'indennitā in ragione del pregiudizio effettivamente subito, cosė come dispone l'art. 1915 c.c. che č norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c.