(massima n. 1)
La disciplina dettata dagli artt. 1915 secondo comma e 1932 c.c., in tema di assicurazione contro i danni, in base alla quale, nonostante diversa previsione contrattuale sfavorevole all'assicurato, il colposo inadempimento di questi all'obbligo di avviso, nel termine di cui all'art. 1913 c.c., può determinare solo riduzione dell'indennità, in ragione del pregiudizio sofferto dall'assicuratore, e non perdita dell'indennità medesima, trova applicazione anche in materia di assicurazione contro gli infortuni, ricorrendo anche in tale caso ragioni ed esigenze analoghe a quelle giustificative di detta limitazione legale degli effetti di quell'omissione colpevole.