(massima n. 1)
Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell'articolo 1915 c.c., non occorre lo specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, essendo sufficiente la consapevolezza dell'obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo. (Nella fattispecie, relativa ad una polizza contro i rischi del commercio, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva dichiarato la società assicurata decaduta dal diritto all'indennizzo — causa un credito insoluto verso una ditta estera — per avere violato, nei confronti della convenuta assicuratrice, gli obblighi contrattuali di «salvataggio» perché, dopo il sinistro, aveva proseguito le forniture al cliente in rilevante esposizione debitoria, con imputazione dei pagamenti in contanti ai più recenti debiti piuttosto che a quelli più vecchi ed onerosi coperti dalla garanzia assicurativa).