(massima n. 1)
In tema di assicurazione contro i danni, un comportamento positivo o negativo dell'assicurato, la cui incidenza sulla copertura assicurativa non sia espressamente prevista dalla polizza, può escludere o ridurre il diritto all'indennizzo, sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 c.c., solo quando sia in rapporto di causalità con il verificarsi dell'evento. Pertanto, in ipotesi di assicurazione contro il furto di autoveicoli, la mancata chiusura a chiave delle portiere non spiega effetti sull'obbligo dell'assicuratore, ai sensi della suddetta norma, qualora, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, demandata alla valutazione del giudice del merito, risulti l'irrilevanza di detta omissione rispetto alla consumazione del furto (nella specie, in relazione al fatto che l'autovettura era munita di «bloccasterzo», e che la chiusura delle portiere non avrebbe costituito alcun serio ostacolo per il ladro).