(massima n. 1)
In materia di assicurazione contro i danni, l'obbligo di salvataggio, imposto all'assicurato dall'art. 1914 c.c., consiste nel compimento di attività volta ad evitare il sinistro e, questo verificatosi, ad evitare il danno o ad attenuarlo, e la sua inosservanza, dolosa o colposa, comporta, ai sensi dell'art. 1915 c.c., la liberazione totale o parziale dell'assicuratore dalla sua obbligazione. In detta previsione normativa non può farsi rientrare, nello specifico campo dell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligo assunto dall'assicurato di dare tempestiva comunicazione delle richieste giudiziali del danneggiato, derivante da una clausola pattizia di gestione della lite da parte dell'assicuratore, trattandosi di comportamento che esula dalla sfera di incidenza sul danno, già verificatosi ed esauritosi nella dinamica del fatto dannoso, e che si ricollega ad un obbligo, non legale, ma contrattuale, la cui inosservanza può solo comportare, secondo le regole ordinarie, il diritto dell'assicuratore al risarcimento dei danni, se e nella misura in cui ne venga provata la sussistenza.