(massima n. 1)
L'art. 1910 c.c., che disciplina l'ipotesi in cui per il medesimo rischio siano contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, si applica sia allorché le assicurazioni siano state contratte dallo stesso soggetto assicurato, sia allorché le assicurazioni siano state contratte da soggetti diversi e solo successivamente si accerti che beneficiaria di esse è la stessa persona.