(massima n. 1)
La clausola di polizza, inserita nelle condizioni generali di contratto predisposte dall'assicuratore, che preveda la decadenza dell'assicurato dal diritto di indennizzo per il caso in cui ometta di comunicare la stipulazione di altro contratto di assicurazione per il medesimo rischio, ma non consenta di stabilire se le parti abbiano inteso rifarsi al principio di cui all'art. 1910 comma secondo c.c., circa la perdita dell'indennizzo per la sola ipotesi di omissione dolosa, ovvero derogare a tale norma, prescindendo dal dolo, resta soggetta al criterio ermeneutico fissato dall'art. 1370 c.c., con conseguente soluzione del dubbio interpretativo in senso sfavorevole all'autore della clausola medesima.