(massima n. 1)
In tema di assicurazione presso diversi assicuratori, la norma del secondo inciso del terzo comma dell'art. 1910 c.c., la quale stabilisce che l'assicurato può chiedere a ciascuno di essi l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno, è applicabile anche nell'assicurazione contro gli infortuni, essendo espressione di un principio generale, in quanto mira ad evitare che il beneficiario ottenga un indebito arricchimento, con conseguenze pregiudizievoli per l'economia. (Nella specie, peraltro, la Suprema Corte, pur affermando la validità di tale principio e pur mostrandosi consapevole del contrario orientamento di parte della dottrina, ha ritenuto assorbente la circostanza che l'art. 1910 era stato oggetto di espresso richiamo nella polizza assicurativa).