(massima n. 1)
L'art. 1910 c.c., — che regola l'ipotesi in cui, per il medesimo rischio, siano stipulate separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, stabilendo che l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno — costituisce principio normativo di carattere generale, finalizzato ad evitare che il danneggiato percepisca un risarcimento superiore al danno effettivamente subito, che deve, pertanto, essere applicato come tale dal giudice di pace nel giudizio eventualmente instauratosi dinanzi a lui.