(massima n. 1)
In caso di richiesta di pagamento di compensi per prestazioni professionali forensi, gli interessi ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. decorrono dalla data della messa in mora, coincidente con la proposizione della domanda giudiziale o con la richiesta stragiudiziale di pagamento, e non dalla successiva data di liquidazione del giudice, anche se in misura inferiore a quanto richiesto.