(massima n. 1)
Quando per il contratto che il rappresentante deve concludere la legge prescrive la forma scritta, sia pur soltanto ad probationem, come per il contratto di assicurazione, anche la procura deve essere conferita per atto scritto, con la conseguenza che, essendo soggetta al medesimo regime probatorio, le restrizioni nell'utilizzazione dei mezzi di prova stabilite per il negozio rappresentativo valgono sempre anche per la procura, l'esistenza della quale, pertanto, non può essere provata né a mezzo di testimoni, né a mezzo di presunzioni; e nemmeno ha rilievo la circostanza che il contratto sia stato sottoscritto da un agente della compagnia assicuratrice, poiché tale qualità non lo abilita, da sola, a concludere il contratto in nome e per conto dell'assicuratore, ove il relativo potere di rappresentanza non gli sia stato espressamente conferito.