(massima n. 1)
Con riguardo ad attività di impresa assicuratrice avente ad oggetto la promozione della stipulazione di contratti di assicurazione e la gestione del portafoglio acquisito, il decentramento della stessa presso apposite agenzie operanti localmente può avvenire o in economia, e cioè con personale dipendente dall'impresa medesima, o con affidamento dell'incarico a soggetti estranei operanti autonomamente, con propria organizzazione di mezzi materiali e personali, distinguendosi, poi, in concreto, le due modalità organizzative delle agenzie periferiche, in relazione alla diversa titolarità del rischio, che nel primo caso soltanto è, in tutto o in parte, attribuibile all'impresa assicuratrice, ed in relazione all'imputazione giuridica degli atti con i quali il preposto all'agenzia provvede ad organizzare attività personali e mezzi necessari al funzionamento dell'agenzia stessa, nel senso che se tali atti sono imputabili all'impresa si avrà un rapporto di lavoro subordinato fra questa ed il preposto all'agenzia, mentre, se essi sono imputabili allo stesso preposto, si avrà un rapporto di agenzia in senso tecnico.