(massima n. 2)
In tema di assicurazione, l'art. 1901, secondo comma, c.c. - il quale prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alle scadenze convenute - costituisce applicazione dell'istituto generale dell'eccezione di inadempimento, di cui all'art. 1460 c.c. In applicazione al secondo comma di tale ultima disposizione deve, pertanto, negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa ove ciò sia contrario alla buona fede, come nel caso in cui, l'assicuratore medesimo abbia, sia pur tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione, ad esempio tramite ricognizione del diritto all'indennizzo ovvero accettazione del versamento tardivo del premio senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro. (Nel caso di specie, relativo a un contratto di assicurazione contro gli infortuni stipulato da un Az. USL a favore dei sanitari impegnati nel servizio di guardia medica, si è ritenuta l'operatività di una seconda polizza che aveva previsto un sensibile aumento del massimale rispetto ad una precedente polizza, benché il relativo premio fosse stato pagato circa un anno dopo il sinistro).