(massima n. 1)
Il contratto di assicurazione cosiddetto di «sicurezza sanitaria», avendo lo scopo di garantire l'assicurato contro il rischio derivante da malattia o infortunio limitatamente alle spese che, in tale evenienza, egli fosse costretto a sborsare per cure mediche e per il ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura, non č assimilabile all'assicurazione infortuni per il caso di morte, che ha finalitą prettamente previdenziale; ne consegue che per detta forma di assicurazione non opera la deroga al principio della rinnovazione tacita del contratto, previsto dal secondo comma dell art. 1899 c.c. per tutti i contratti di assicurazione contro i danni.