(massima n. 1)
Premesso che la norma dell'art. 1898 c.c. non esige una rigida ed assoluta immodificabilitā della situazione di fatto esistente al tempo della conclusione del contratto di assicurazione, non qualsiasi mutamento sopravvenuto nello stato delle cose obbliga l'assicurato a darne immediato avviso all'assicuratore, ma quello soltanto che sia caratterizzato: a) da una incidenza sulla gravitā e sulla intensitā del rischio assicurato, tale da alterare l'equilibrio fra il rischio stesso ed il premio oltre il limite della normale alea contrattuale; b) dalla novitā della situazione venutasi a creare, nel senso che essa non sia stata prevista o non fosse, quanto meno, prevedibile dalle parti contraenti all'atto della conclusione del contratto; c) dalla permanenza o, quanto meno, da una certa relativa stabilitā e durevolezza della situazione sopravvenuta, restando, invece, privo di rilevanza un mutamento che sia meramente episodico e transitorio. (Nella specie si č escluso che l'inefficienza del sistema frenante del veicolo assicurato, causa del fatto dannoso integrasse un rischio aggravato).