(massima n. 1)
Colui che domanda il risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante - sotto il profilo oggettivo e soggettivo - il reato di calunnia, dovendosi considerare l'interesse pubblico all'adempimento del dovere civico di segnalazione, da parte dei cittadini, della possibile sussistenza di fatti criminosi, il quale rischierebbe di essere frustrato nel caso in cui il denunciante andasse incontro a responsabilità per una denuncia inesatta o infondata, nonché, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, che si sovrappone all'iniziativa del denunciante interrompendo il nesso causale tra denuncia e pregiudizio eventualmente subito dal denunciato.