(massima n. 1)
I contratti di. assicurazione stipulati con imprese che operino in violazione delle norme dettate dal D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (T.U. sull'esercizio delle assicurazioni private), e, quindi, in difetto od oltre i limiti dell'autorizzazione ministeriale ivi prescritta, non sono nulli od annullabili, ma solo suscettibili di risoluzione ex nunc, su formale denuncia dell'interessato. Ne consegue che, fino a quando non venga esercitato detto potere di recesso, i contratti continuano a produrre tutti i loro effetti obbligatori, nei confronti di entrambe le parti.