(massima n. 1)
A differenza della rendita vitalizia costituita, a norma del primo comma dell'art. 1872 c.c., mediante contratto a titolo oneroso, in cui il carattere aleatorio costituisce un requisito essenziale e di conseguenza non può essere sacrificato con una disposizione intesa ad eliminare l'esistenza del rischio a carico delle parti contraenti, nella rendita vitalizia costituita mediante legato è valida la clausola di indicizzazione monetaria della rendita stessa posta a carico dell'erede.