(massima n. 1)
L'aleatorietą costituisce elemento essenziale del contratto di vitalizio oneroso configurato dall'art. 1872 c.c., che va accertato con riguardo al momento della conclusione del contratto, caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza in ordine al rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio. L'indagine circa l'esistenza dell'incertezza, sotto il duplice profilo considerato, costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimitą se correttamente motivato.