(massima n. 1)
Il contratto con il quale una parte si obbliga a prestare ad un'altra, per tutta la durata della vita, servizi, assistenza e cure personali in corrispettivo della cessione di un bene immobile, va qualificato come negozio atipico, il quale, pur essendo affine a quello di rendita vitalizia, se ne differenzia per lo intuitus personae che determina la scelta dell'obbligato, nonché per il carattere non meramente patrimoniale e per l'infungibilità delle prestazioni, consistenti in un facere, invece che in un dare, come nel vitalizio tipico, e cioè in una serie di prestazioni di carattere essenzialmente morale e spirituale, quali la compagnia, l'accompagnamento ed il sostegno morale in favore dell'anziano. (Nella specie, la parte, in corrispettivo della cessione della nuda proprietà di un immobile, s'era obbligato a prestare all'ottantunenne cedente, per tutta la durata della vita dello stesso, il servizio e l'assistenza completa di cui lo stesso aveva bisogno, nonché a lasciare, entro un mese, la propria occupazione, per dedicarsi esclusivamente alla detta assistenza).