(massima n. 1)
La costituzione di una rendita vitalizia, realizzata mediante il trasferimento di un bene immobile in favore dell'obbligato al versamento periodico, č nulla quando non sia riscontrabile l'aleatorietā del contratto perché il valore della rendita ricavabile dall'immobile e quello della prestazione assicurata sono sostanzialmente equivalenti, anche in considerazione dell'etā avanzata del beneficiario del vitalizio, non essendo ravvisabile alcun rischio, ma esclusivamente una sproporzionata posizione di vantaggio, nel contraente che ha acquistato la proprietā dell'immobile.