(massima n. 2)
Non integra il reato di cui all'art. 727 cod. pen. (maltrattamento di animali), neppure sotto la forma dell'abbandono, la consegna di un cane presso le strutture comunali di ricovero per cani, atteso che gli animali ricoverati presso le strutture comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione, e che agli stessi nell'attesa della cessione a privati vengono assicurate le necessarie prestazioni di cura e custodia. Deve pertanto escludersi la configurabilitą del reato di abbandono di animali in caso di mancato ritiro di un cane dal canile municipale cui era stato in precedenza affidato dal proprietario. Ed infatti, si configura il reato in questione solo nel caso in cui il proprietario, il quale abbia affidato il proprio cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, sospenda i pagamenti o non effettui il ritiro dell'animale, qualora sia concretamente prevedibile (per l'inaffidabilitą o per la mancanza di professionalitą della struttura affidataria) che l'inadempimento possa determinare l'abbandono del cane da parte del canile.