(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 660 cod. pen. al mezzo del telefono deve equipararsi qualsiasi mezzo di trasmissione – tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza – di voci e suoni imposti al destinatario senza alcuna possibilità di sottrarsi all'immediata interazione con il mittente, se non dismettendo l'uso del telefono. Pertanto rientra in tale fattispecie qualunque fatto commesso attraverso il mezzo del telefono, in quanto ciò che rileva è il carattere invasivo del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, e non la possibilità per quest'ultimo di interrompere o prevenire l'azione perturbatrice, escludendo o bloccando il contatto o l'utenza non gradita. Ne consegue che costituisce molestia anche l'invio di messaggi telematici, siano essi di testo (sms) o messaggi whatsapp.