(massima n. 1)
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, a seguito della ricezione di danaro di delittuosa provenienza, pur senza porre in essere attività di trasformazione, lo trasporti da un luogo ad un altro e lo consegni a terzi, posto che l'individuazione dell'origine illecita di tale bene è resa, in tal modo, maggiormente difficoltosa, attesa la sua fungibilità, la non tracciabilità dell'operazione di trasporto, nonché il mutato contesto spazio-temporale in cui la provvista riemerge e la sua riferibilità a soggetto del tutto diverso da quello che ha commesso delitto di cui questa costituisce il profitto.