(massima n. 1)
In tema di bonifici bancari eseguiti a mezzo di banche corrispondenti, la banca, che, nell'ipotesi prevista dall'art. 1856, secondo comma, c.c., sostituisca altri a sé nell'esecuzione dell'incarico, risponde — oltre che per colpa nella scelta del sostituto e nell'invio di istruzioni idonee a consentire l'esecuzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1717, secondo e terzo comma, c.c. — anche per il ritardo nella comunicazione al mandante dell'esecuzione dell'incarico, a norma dell'art. 1712 c.c., nonché per omessa diligenza (art. 1710 c.c.) consistente nel non essersi attivata, anche vigilando sul sostituto, affinché l'esecuzione dell'incarico (di cui solo il sostituto è responsabile) concreti anche il corretto espletamento del mandato, cioè la realizzazione del vantaggio che con esso il mandante intendeva perseguire (nella specie, effettuazione del pagamento al beneficiario entro uno specifico termine).